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Impianti fotovoltaici, vendita di energia e tasse

Impianti Fotovoltaici. Redditi da un impianto fotovoltaico: un pò di chiarezza per correttezza

Tassazione Fiscale Impianti fotovoltaici installati in regime di Scambio Sul Posto

Nessuna tassazione è prevista se non quella relativa alla eventuale liquidazione delle eccedenze. L'utente dello scambio può altresì richiedere la detrazione fiscale per la ristrutturazione edilizia (al momento non per la riqualificazione energetica). Nessun onere è dovuto ad Enel per la lettura del contatore.

Tassazione Fiscale dal 1° al 4° Conto Energia

Sulle tariffe incentivanti non vi sono tasse se non si è soggetti con partita IVA e nello scambio sul posto viene tassata solo la porzione di remunerazione derivante dalla LIQUIDAZIONE DELLE ECCEDENZE.

Dal 2013 l'Enel richiede 36 € annue per il servizio di telelettura del contatore di produzione per tutti gli utenti in tutti i conti energia.

Tassazione fiscale del Quinto Conto Energia.

Nel quadro di incentivazione del 5° Conto Energia, ogni impianto fotovoltaico produce di per sè un ricavo per il solo fatto di produrre energia usando fonti rinnovabili. Questa prima fonte di ricavo è la tariffa incentivante onnicomprensiva, ovvero una tariffa riconosciuta per ogni Kwh prodotto dal tuo impianto e riversata in rete. Questa tariffa, se abbinata a particolari condizioni dell’impianto o ad altri particolari interventi sull’edificio, poteva essere maggiorata di una certa percentuale: questo è, per esempio, il premio abbinato all’uso efficiente dell’energia. Tale porzione di ricavo (Tariffa Onnicomprensiva) deve essere dichiarata nella dichiarazione dei redditi da qualunque Soggetto responsabile di Impianto.

La seconda fonte diretta di reddito è quella derivante dall’eventuale vendita dell’energia prodotta (vendita che può essere rivolta al gestore di rete o direttamente sul mercato libero). Il regime fiscale da applicare ai ricavi agisce su entrambe le fonti di reddito e le modalità di tassazione sono dipendenti dal tipo di regime scelto per la propria installazione (scambio sul posto o vendita) e dal profilo fiscale del responsabile dell’impianto (persona giuridica, fisica, condominio o altro).

1. In generale per la parte di reddito proveniente dalle Tariffe incentivanti si ha rilevanza ai fini delle imposte dirette solo se l’energia in eccesso rispetto ai propri autoconsumi viene venduta e se il soggetto responsabile è una persona fisica, ente non commerciale o condominio che NON utilizza l’impianto nell’ambito di una attività di impresa. In particolare si distinguono due casi: installazioni di potenza minore o uguale a 20 Kw posti al servizio dell’abitazione o sede dell’utente, e installazioni di stessa taglia NON poste al servizio dell’abitazione dell’utente (o sede dell’ente). Nel primo caso la vendita di energia in eccesso NON si configura come attività commerciale e pertanto la tariffa riconosciuta non assume rilevanza ai fini delle imposte dirette né ai fini della ritenuta d’acconto del 4%. Nel secondo caso, invece, l’energia prodotta in eccesso rispetto ai propri autoconsumi si considera venduta come “attività commerciale”: si considera quindi fiscalmente come una attività imprenditoriale con i relativi obblighi fiscali e amministrativi, per la sola parte corrispondente all’energia venduta. Di conseguenza la tariffa incentivante, per la parte corrispondente all’energia ceduta, si configura come componente di reddito di impresa. Pertanto è soggetta a IRPEF o IRES/IRAP nonché alla ritenuta d’acconto del 4%.

2. Per la parte di reddito derivante dell’energia venduta, invece, i proventi costituiscono sempre reddito tassabile, ma, se rientra in una attività di impresa o no, è rilevante ai fini delle modalità di tassazione. Se la vendita dell’energia è effettuata da un soggetto che NON esercita attività di impresa, oppure proveniente da un impianto minore o uguale ai 20 Kwp di potenza, oppure proveniente da un impianto destinato a soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione o della sede, allora i proventi sono qualificati come “reddito diverso” ovvero come reddito derivante da una attività commerciale NON esercitata abitualmente. L’inclusione di tali ricavi tra i “redditi diversi” comporta che la cessione dell’energia non sia soggetta né a IVA né a ritenuta d’acconto, anche se è obbligatorio comunque dichiarare e assoggettare a tassazione il reddito nella dichiarazione fiscale. Inoltre, in quanto “reddito diverso”, il responsabile dell’impianto NON deve adempiere agli obblighi amministrativi e fiscali peculiari di una impresa commerciale. I costi sostenuti per l’acquisto o realizzazione dell’impianto, inoltre, NON possono essere dedotti come spese inerenti alla produzione del reddito (in questo caso, come sopra citato, anche la parte di reddito relativa alla tariffa incentivante non ha rilevanza reddituale  e non deve quindi essere nè dichiarata né tassata).

In tutti gli altri casi in cui viene venduta l’energia in eccesso prodotta dall’impianto fotovoltaico, si parla di “esercizio di attività commerciale” e quindi di “impresa”. In questo caso, quindi, i proventi della vendita di energia costituiscono “componenti positivi di reddito” che vanno a costituire il reddito di impresa. In tal caso, infatti, può anche essere detratta l’IVA pagata per la realizzazione dell’impianto.

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